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Convivenza di fatto

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Disciplina delle Convivenze di fatto - Legge n.76/2016 (Art. 1, commi 36-65)


A chi è rivolto

La Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36-65 dell’Art. 1).
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Briga Novarese, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

Per maggiori dettagli consultare il documento "Informativa generale" scaricabile da questa pagina.

Descrizione

Disciplina delle Convivenze di fatto - Legge n.76/2016 (Art. 1, commi 36-65)

Come fare

ISTITUZIONE
Il Modulo, sottoscritto da entrambi, unitamente a copia dei documenti d'identità, può essere presentato in una delle seguenti modalità:

  • invio tramite posta elettronica dai dichiaranti all'indirizzo PEC: demografici@pec.comune.briga-novarese.no.it o Email ordinaria: demografici@comune.briga-novarese.no.it del modulo firmato con firma digitale oppure del modulo firmato e scansionato (in questo caso imprescinbilmente accompagnato dalla scansione dei documenti di identità).
  • consegna al Servizio Anagrafe durante gli orari di apertura al pubblico
CESSAZIONE
La convivenza di fatto cessa in caso di:
  • dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti (vedi sezione moduli). Le parti possono comunicare al Comune lo scioglimento della convivenza di fatto in qualsiasi momento e con le stesse modalità della richiesta di registrazione, anche permanendo la coabitazione e l'iscrizione anagrafica
  • morte del convivente
  • matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti
  • scissione anagrafica, cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una delle parti
  • in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla Legge ai comme 36 e 37 per il riconoscimento di una convivenza di fatto

Cosa serve

Istanza compilata in ogni sua parte e documenti di identità dei richiedenti.

Cosa si ottiene

Alla conclusione del procedimento, se necessario, sarà possibile richiedere un certificato di convivenza di fatto.

Tempi e scadenze

Due giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici. 45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti.

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

Legge 20 maggio 2016 n.76 commi da 36 a 69
Circolare Ministero dell'Interno n.7 del 1 giugno 2016

Ulteriori Informazioni

Le parti che costituiscono una convivenza di fatto possono inoltre discilinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune stuipulando o facendo registrare, in forma scritta e autenticata presso un notaio o avvocato, un contratto di convivenza.
Il contratto è facoltativo e non impedisce l'esistenza e la dichiarazione della convivenza di fatto all'Anagrafe nè il godimento dei diritti previsti dalla legge.

Condizioni di servizio

Requisiti

  • maggiore età
  • convivenza stabile con iscrizione anagrafica nello stesso nucleo familiare
  • legame affettivo stabile
  • impegno di reciproca assistenza sia materiale che morale
  • assenza di vincoli di matrimonio o unione civile (tra i due interessati o con altre persone)
  • assenza di vincoli di parentela o di affinità o di adozione

Documenti allegati

Informativa generale - Convivenza di fatto (173,79 KB)
Informazioni generali sulla convivenza di fatto
Istanza costituzione convivenza di fatto (76,75 KB)
Istanza costituzione convivenza di fatto
Istanza scioglimento convivenza di fatto (133,05 KB)
Istanza scioglimento convivenza di fatto

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 01/07/2024


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