A chi è rivolto
Cittadini che devono fornire informazioni certificabili a pubbliche amministrazioni, gestori di pubblici servizi e privati.
Descrizione
La dichiarazione sostitutiva di certificazione è una dichiarazione che l'interessato può presentare a Pubbliche Amministrazioni, Gestori o esercenti di pubblici servizi e Privati.
Come fare
L'autocertificazione è una dichiarazione che sostituisce i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni.
È prodotta e sottoscritta direttamente dall'interessato, la cui firma NON deve essere autenticata (artt. 46-49 del DPR n. 445/2000).
Le Pubbliche Amministrazioni e i privati gestori di pubblici servizi hanno l'obbligo di accettarla al posto dei normali certificati; inoltre la Legge 11 settembre 2020 n. 120 ha esteso tale obbligo anche ai soggetti privati (banche, assicurazioni, patronati, professionisti, notai, avvocati, datori di lavoro, società sportive...).
L'ufficio ricevente effettuerà dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni: in caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate sanzioni penali.
E' possibile, ma non indispensabile, utilizzare un modulo predisposto.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione è una dichiarazione che l'interessato può presentare a Pubbliche Amministrazioni, Gestori o esercenti di pubblici servizi (che sono obbligati ad accettarla) ed a Privati.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione può contenere informazioni relative ai seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
ECCEZIONI
Non è possibile sostituire con una autocertificazione alcuni tipi di certificati:
- certificati medici, sanitari e veterinari
- certificati di conformità CE
- marchi e brevetti
- denunce di smarrimento o furto del documento d'identità
NOTA BENE
STRANIERII cittadini dell'Unione Europea possono utilizzare l'autocertificazione esattamente come gli italiani.
Invece gli extracomunitari possono autocertificare solo i dati certificabili e attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Cosa serve
L'autocertificazione può essere liberamente redatta in carta libera dall'interessato.
Si compila il modulo nelle parti che interessano e si sottoscrive, senza bisogno di autentica di firma.
Si presenta al dipendente addetto a ricevere la dichiarazione, esibendo un documento di identità, oppure si spedisce o si può far consegnare da altri, allegando copia fronte e retro di un valido documento di identità
Cosa si ottiene
Dichiarazione sostitutiva di certificazione/Autocertificazione
Tempi e scadenze
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Presso gli Uffici Anagrafe/Stato civile sono disponibili dei modelli fac-simile utilizzabili dal cittadino.
E' possibile anche scaricarli direttamente da questa pagina.
Riferimenti Normativi
Autocertificazione e decertificazione: la normativa
Con la modifica apportata dall'art. 30 bis del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") all'art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020) anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.
Modifiche sono state apportate anche alle disposizioni contenute nell'art. 71, comma 4 citato DPR, in materia di controlli.
Si riporta l'articolo 2, comma 1, del DPR n.445/2000: "Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati"
L’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n.183 “legge di stabilità 2012”, aveva già modificato la disciplina del rilascio dei certificati da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Dal 1° gennaio 2012, infatti, potevano essere rilasciati solo per la loro produzione ai privati. Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici dovevano, pertanto, richiedere e accettare solo autocertificazioni. La Direttiva n. 14 del 2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183" chiariva che, da tale data, le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti erano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, e a condizione che sulle stesse, a pena di nullità, fosse apposta la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Conseguentemente, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli.
Condizioni di servizio
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 10/05/2024