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Separazione e divorzio

Servizio Attivo
L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi al tribunale.
Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’Ufficiale dello Stato civile del Comune:

- di residenza di uno dei coniugi;
- in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione;
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso;
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero.


A chi è rivolto

Tutte quelle coppie, che vogliano separarsi o divorziare, che:

  • non abbiano figli minori in comune;
  • non abbiano figli maggiorenni  in comune incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
  • non abbiano figli maggiorenni in comune portatori di handicap grave ( L. 5 febbraio 1992 n. 104 );
  • non abbiano figli maggiorenni in comune economicamente non autosufficienti;
  • raggiungano l’accordo senza alcuna clausola contenente “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione). Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione [c.d. assegno di mantenimento], sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio [c.d. assegno divorzile]. Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio [c.d. liquidazione una tantum]).
Nel caso in cui venga meno uno dei requisiti è comunque possibile procedere con la separazione o il divorzio tramite accordo di negoziazione assistita presso gli avvocati.

Descrizione

L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi al tribunale.
Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’Ufficiale dello Stato civile del Comune:

- di residenza di uno dei coniugi;
- in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione;
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso;
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero.

Come fare

Per dichiarare la separazione, scioglimento/cessazione degli effetti civili o la modifica congiunta delle condizioni occorre presentare il modello di dichiarazione disponibile in fondo alla pagina. La richiesta potrà essere trasmessa attraverso una delle seguenti modalità:

  • di persona presso lo sportello dell’Ufficio Stato Civile, congiuntamente alla fotocopia del documento d'identità dei sottoscrittori, se la richiesta non viene firmata davanti all'incaricato;
  • tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: demografici@pec.comune.briga-novarese.no.it oppure tramite email all’indirizzo: demografici@comune.briga-novarese.no.it, osservando una delle seguenti condizioni:
    - che venga allegata la dichiarazione sottoscritta con firma digitale da entrambi i coniugi;
    - che vengano allegate la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia dei documenti d’identità dei dichiaranti acquisite mediante scanner.

Cosa serve

  • Documento d'identità in corso di validità di entrambi i coniugi;
  • (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) precedente accordo se non stipulato presso l'Ufficio di Stato Civile.

Cosa si ottiene

L'ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l'accordo.
Nei casi di separazione e divorzio, l'efficacia si avrà con la conferma dell'accordo, non prima di 30 giorni dalla firma. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell'accordo.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l'accordo è immediatamente efficace.

Tempi e scadenze

Il giorno dell’accordo, l’Ufficiale di Stato civile riceverà da entrambi i coniugi congiuntamente la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso. Alla data del secondo appuntamento (trascorsi almeno 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi congiuntamente davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo. La mancata comparizione nel giorno concordato, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.

Quanto costa

Il procedimento prevede un costo di € 16,00 di diritti di segreteria da versare tramite pagoPA alla conferma dell'accordo.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

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Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 01/07/2024


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